Vuoi costituire una convivenza di fatto ma non sai da che parte cominciare?
Questo vademecum racchiude tutti i passaggi e i documenti necessari per realizzare il tuo sogno!
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La normativa prevede che:
– LA COPPIA, per costituire una convivenza di fatto ai sensi della Legge Cirinnà (L.76/2016), deve risultare già una “famiglia anagrafica” in base all’art. 4 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico), in pratica deve risultare già iscritta nello stesso stato di famiglia all’anagrafe del comune di residenza. In caso contrario occorre regolarizzare la situazione effettuando la variazione di residenza.
– I CONVIVENTI DI FATTO sono per la legge due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La norma si riferisce quindi sia a coppie formate da persone dello stesso sesso sia da persone di sesso differente.
– LA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA deve essere redatta in carta libera e sottoscritta congiuntamente da entrambe le persone. Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le due persone sono unite da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo di matrimonio o di unione civile.
– IL MODULO della dichiarazione è messo a disposizione dal’Ufficio Anagrafe dei comuni. Qualora il comune di residenza ne fosse ancora sprovvisto può essere utilizzato come modello quello del Comune di Milano. Il modulo contenente la dichiarazione di convivenza va inviato all’Ufficio Anagrafe del comune di residenza (tramite raccomandata A/R, tramite PEC, o di persona).
– L’UFFICIO ANAGRAFE, una volta ricevuta e registrata la dichiarazione, rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, tale certificazione è utile tutte le volte che occorre dimostrare la convivenza di fatto. L’Ufficio Anagrafe per adempiere ai nuovi obblighi derivanti dalla legge 76/2016 applica le norme previste dal DPR 233/1989 (artt. 5 e 7) così come chiarisce la circolare numero 7/2016 del Ministero dell’Interno.
– LA CERTIFICAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO ai sensi dell’art. 1 comma 36 L. 76/2016 è rilasciata dall’ufficio anagrafe dei comuni. L’ufficiale dell’anagrafe attesta che i componenti della coppia formano una “convivenza di fatto” sulla base della dichiarazione resa all’ufficio anagrafe del comune. Nella certificazione viene indicata inoltre l’eventuale registrazione del contratto di convivenza. Se si vuole dimostrare la convivenza di fatto per il rilascio della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per motivi familiari è necessario richiedere all’anagrafe la certificazione con bollo valevole ai fini della normativa sull’immigrazione.
– I DIRITTI che la coppia convivente di fatto acquisisce in base alla Legge 76/2016 sono:
1) stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
2) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
4) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
5) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
6) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
7) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
8) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
9) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
– LO STRANIERO convivente con partner italiano assume ai fini della normativa sull’immigrazione lo status di familiare del cittadino italiano con cui convive, pertanto come afferma la Sentenza della Corte di Cassazione 44182 del 18 ottobre 2016, tale condizione è ostativa all’espulsione. La Corte sancisce il principio di diritto per cui “la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione”.
– LA CARTA DI SOGGIORNO è rilasciata ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs 30/2007. Lo stesso D.Lgs 30/2007così come modificato dalla L. 97/2013 dispone all’art. 3 comma 2 lettera b) che lo Stato agevola l’ingresso e il soggiorno del “partner straniero con cui il cittadino dell’Unione Europea abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
L’art. 10 del D.Lgs 30/2007 precisa al comma 3 lettera d- bis che al fine del rilascio della Carta di soggiorno occorre presentare “documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione”.
L’art.1 comma 36 della L.76/2016 afferma che ai fini della legge si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il comma 37 precisa che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
L’ufficio anagrafico del comune di residenza dovrà rilasciare una certificazione di convivenza di fatto che sarà idonea ai sensi del D.Lgs 30/2007 ad attestare la stabile convivenza del partner straniero ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno.
– IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI, nel caso in cui non sia possibile rilasciare la carta di soggiorno, è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti in base ad un altro titolo (permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi umanitari, per richiesta asilo, etc) da almeno un anno e che abbiano contratto matrimonio o convivenza di fatto nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: tale disposizione è prevista dall’articolo 30 comma 1 lettera b) del d.lgs. 286/1998 in base all’interpretazione fatta dalla Sentenza del Consiglio di Stato 5040 del 2017 che parifica lo status di coniugato con con convivente di fatto ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari. La Corte riconosce che la norma contenuta nell’ articolo 30 comma 1 lettera b) del d.lgs. 286/1998, «introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’articolo 3, comma secondo, Costituzione, anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 30 del 2007».
– LA PROVA DEL LEGAME DI CONVIVENZA è facilitata dalla certificazione rilasciata dall’anagrafe e introdotta dall’articolo 1 comma 36 della L. 76/2016, ma è bene ricordare che la certificazione è una delle modalità con cui è possibile provare il legame di convivenza al fine di far valere i diritti e doveri che derivano dalla convivenza stessa. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9178 del 13 aprile 2018, ha attribuito lo status di convivenza di fatto anche alle coppie non prevalentemente conviventi ma che riescano a dimostrare un legame connotato da duratura e significativa comunanza di vita e affetti.
– IL CONTRATTO DI CONVIVENZA è un contratto facoltativo che la legge consente di poter stipulare da parte della coppia di conviventi di fatto in cui vengono regolati esclusivamente i rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, in questo caso occorre rivolgersi a un professionista (notaio o avvocato) che dovranno certificare che il contratto è conforme a norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi il notaio o l’avvocato provvederà a trasmettere al comune il contratto entro 10 giorni dalla stipula.
– LA CANCELLAZIONE D’UFFICIO della convivenza di fatto avviene in caso di cessazione della situazione di coabitazione o di variazione della residenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, in caso di matrimonio e unione civile.
– LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE della convivenza di fatto deve essere fatta pervenire al Comune da parte della coppia congiuntamente o solo di una delle due parti interessate qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune dovrà provvedere a inviare all’altra una comunicazione.