Statuto Sociale

Il nuovo statuto di Omphalos è stato approvato dalle socie e dai soci durante il VIII Congresso dell’associazione, il 18 settembre 2016 a Perugia.

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Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “OMPHALOS APS”.
“OMPHALOS APS” è un’associazione di promozione sociale con sede legale a Perugia in via della Pallotta 42, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. L’Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. L’Associazione è costituita per una durata illimitata.
L’ambito di attività dell’associazione è limitato al territorio della Regione Umbria, salve affiliazioni.

Art. 2 – Affiliazioni

“OMPHALOS APS” aderisce all’associazione e rete associativa nazionale ARCI APS e all’ Associazione Lesbica Femminista Italiana (ALFI), contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione dei programmi delle stesse. In virtù di questa appartenenza, “OMPHALOS APS” beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad ARCI dal Ministero dell’Interno con D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000A.
Ulteriori affiliazioni a federazioni, reti o associazioni nazionali e internazionali possono essere deliberate e revocate dal Congresso dell’associazione su proposta della Segreteria.

Art. 3 – Valori fondanti

I valori su cui si fonda l’azione dell’associazione sono:
– il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
– la laicità e la democraticità delle istituzioni;
– l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
– il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
– la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, l’antifascismo, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
– la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 4 – Fini

L’associazione si impegna in modo specifico a:
– creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans* e intersex;
– combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
– costruire sul territorio un centro polivalente di cultura gay, lesbica, bisessuale, trans* e intersex che fornisca servizi di supporto sociopsicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
– promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans* e intersex attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
– promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
– lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
– lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
– essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’Associazione;
– costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
– sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersex e del movimento delle donne;
– promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;
– combattere le discriminazioni verso le persone affette da infezioni sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
– promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro;
– organizzare e promuovere attività sportive LGBTI.

Art. 5 – Domanda di ammissione

All’associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione o ad un suo delegato e versando la relativa quota annuale. I/le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso dei genitori.
Con la domanda di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.
La domanda di ammissione si ritiene immediatamente accettata e dà diritto a ricevere la tessera sociale e ad accedere ai locali e ai servizi dell’Associazione.
Al momento della presentazione della domanda di ammissione, il/la richiedente può contestualmente aderire ad una o più delle federazioni, reti o associazioni nazionali a cui l’associazione è affiliata, ricevendone la relativa tessera e acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nei rispettivi Statuti.
Il Consiglio Direttivo ratifica le domande di ammissione o comunica l’eventuale rifiuto di iscrizione di un socio o di una socia entro trenta giorni. Il rifiuto di iscrizione di una socia o di un socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio dei/delle Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti dal presente Statuto.
Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.
L’Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

Art. 6 – Associati/e

Le socie e i soci sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa e alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7 – Organizzazione interna

L’associazione si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri.
L’Associazione garantisce il massimo apporto dei soci e delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci e dalle socie.
In casi di particolare necessità l’Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci e alle proprie socie.

Art. 8 – Obbligazioni

L’associazione risponde con il proprio patrimonio esclusivamente delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli organi sociali, nel rispetto delle norme del presente statuto.

Art. 9 – Diritti dei soci e delle socie

Le socie ed i soci regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’Associazione;
c) eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione al Collegio dei/delle Garanti.

Art. 10 – Doveri dei soci e delle socie

Le socie ed i soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale;
b) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Tutte le socie e i soci sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell’Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.
Le socie ed i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all’Associazione.

Art. 11 – Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:
– recesso;
– esclusione;
– morte;
– mancato versamento della quota sociale per più di 1 anno.
Le socie ed i soci che intendano recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il recesso può essere esercitato anche senza giusta causa e viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può escludere una socia o un socio con deliberazione motivata quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione;
L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
Le socie ed i soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio dei/delle Garanti, secondo quanto stabilito nel presente Statuto. Il Collegio dei/delle Garanti decide in via definitiva.

Art. 12 – Esercizio del diritto di voto

Le decisioni degli organi sociali vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei/delle presenti.

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
– Il Congresso;
– L’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie;
– La Segreteria;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il/La Presidente;
– Il/La Segretario/a;
– Il/La Tesoriere/a;
– Il Collegio dei/delle Garanti;
– Il Collegio dei/delle Revisori/e dei Conti.

Art. 14 – Congresso

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composto da tutti gli/le associati/e.
Ad esso spetta:
a) discutere e approvare il progetto associativo e le linee guida generali;
b) discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto;
c) eleggere il/la Presidente;
d) eleggere la Segreteria;
e) eleggere il Collegio dei/delle Garanti;
f) eleggere il Collegio dei/delle Revisori/e dei Conti;
g) decidere sullo scioglimento dell’Associazione, a norma dell’Art.28 del presente Statuto;
h) deliberare l’affiliazione a federazioni, reti o associazioni nazionali e internazionali. La convocazione del Congresso va affissa all’interno dei locali dell’Associazione e pubblicata nel sito web dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data dello stesso.
Il Congresso è convocato dal/dalla Presidente dell’Associazione almeno ogni tre anni o quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 (un quinto) dei soci e delle socie.
In prima convocazione, il Congresso è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e.
Il Congresso delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Le votazioni del Congresso possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei/delle presenti. Le deliberazioni del Congresso devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 15 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie è convocata dal/dalla Presidente almeno una volta l’anno, di norma fra il 15 gennaio e il 30 aprile. Essa ha il compito di:
a) discutere e approvare la relazione della Segreteria e del Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento del progetto associativo e delle linee guida generali approvate al Congresso;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere i/le componenti della Segreteria, qualora il Congresso non vi abbia provveduto o qualora siano intervenute decadenze o dimissioni.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria va affissa all’interno dei locali dell’Associazione e pubblicata nel sito web dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data della stessa.
Hanno diritto di voto in assemblea tutti/e coloro che risultino regolarmente iscritti nel libro degli/delle associati/e alla data in cui si tiene il consesso assembleare.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. L’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 16 – Segreteria

La segreteria è l’organo di direzione politica dell’associazione, esercita le funzioni di governo tra un Congresso e l’altro ed è organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS.
La Segreteria eletta dal Congresso resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso e comunque per la durata stabilita nella delibera di nomina.
La Segreteria è composta dal/dalla Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di sei, componenti eletti dal Congresso fra le socie e i soci.
L’elezione dei componenti della Segreteria, sia in sede di Congresso che in sede di Assemblea ordinaria dei soci e delle socie, avviene su proposta del Presidente.
Nella sua prima seduta la Segreteria elegge fra i suoi componenti il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Segreteria, l’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie provvede alla reintegrazione.
In caso di dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti della Segreteria, il/la Presidente procede a convocare il Congresso.

Art. 17 – Riunione della Segreteria

La Segreteria si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei/delle componenti.
La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei/delle componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18 – Compiti della Segreteria

La Segreteria:
a) assume le decisioni di natura politica e strategica;
c) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
d) redige il regolamento di funzionamento della Segreteria, del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessario per le attività dell’Associazione;
g) elegge il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a.
i) istituisce e revoca gruppi di lavoro tematici e ne nomina o revoca, su proposta dei gruppi stessi, i/le relativi/e coordinatori.
l) istituisce e revoca i servizi dell’associazione e ne nomina o revoca i/le relativi/ responsabili.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo dell’associazione ed è composto dalla Segreteria, dai/dalle coordinatori/rici dei gruppi e dai/dalle responsabili dei servizi dell’associazione.
Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i/le componenti del Collegio dei/delle Garanti e del Collegio dei/delle Revisori/e dei Conti.

Art. 20 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) delle consigliere o dei consiglieri.
La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei/delle componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:
a) assume le decisioni di natura operativa;
b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base del progetto associativo e delle linee generali approvate dal Congresso;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso;
d) delibera circa la non ammissione, il recesso, e l’esclusione di socie e soci;
e) favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell’Associazione;

Art. 22 –Il/La Presidente

Il/La Presidente rappresenta “OMPHALOS APS” nel territorio, ha funzioni di rappresentanza legale dell’Associazione, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione, ne convoca e ne presiede le riunioni.
Il/La Presidente ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.
In caso di dimissioni o decadenza le funzioni vengono esercitate pro tempore dal/dalla Segretario/a che deve procedere alla convocazione del Congresso per l’elezione di nuovi organi sociali.

Art. 23 – Segretario/a

Il/La Segretario/a, oltre a collaborare con il/la Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, coordina l’attività dell’Associazione, cura i rapporti con gli enti e le Associazioni con i quali l’Associazione collabora e propone alla Segreteria e al Consiglio Direttivo strumenti operativi utili al miglior funzionamento dell’Associazione.
Il/La Segretario/a esercita pro tempore le funzioni del/della Presidente in caso di dimissioni o decadenza.

Art. 24 – Tesoriere/a

Il/La Tesoriere/a ha il compito di tenere aggiornata la contabilità ed i registri contabili, effettuare i pagamenti e procedere agli incassi dei proventi, tenere la cassa e intrattenere i rapporti con gli istituti di credito. In collaborazione con la Segreteria, redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il potere di firma presso gli Istituti di credito è di competenza del/della Presidente e del/della Tesoriere/a congiuntamente. Nel caso il/la Presidente ed il/la Tesoriere/a lo ritengano opportuno possono disporre che il potere di firma sia disgiunto, mantenendone comunque in solido la responsabilità. La tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate a nome dell’Associazione a meno che norme legislative non impongano diversamente.
Per tali incombenze il/la Tesoriere/a può avvalersi, su autorizzazione della Segreteria, anche dell’ausilio di collaborazioni esterne all’Associazione.

Art. 25 – Collegio dei/delle Garanti

Il Collegio dei/delle Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei/delle Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– dirimere le controversie insorte tra le socie e i soci e/o con gli organismi dirigenti;
– dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
– pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione previsti dal presente Statuto.
L’iniziativa del Collegio dei/delle Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei/delle Garanti si compone da un minimo di due ad un massimo di tre componenti effettivi. I componenti sono eletti/e tra le socie e i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo. I componenti del Collegio dei/delle Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 26 – Collegio dei/delle Revisori/e dei Conti

Il Collegio dei/delle Revisori/e dei Conti si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti effettivi. Nel caso in cui venga nominato un solo componente, viene costituito un organo di controllo monocratico.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all’anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal/dalla Tesoriere/a.
Il Collegio, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’assemblea con relazioni scritte, trascritte nell’apposito registro dei revisori dei conti.
Trova applicazione l’articolo 30 del Decreto Legislativo numero 117 del giorno 3 luglio 2017.

Art. 27 – Libri sociali obbligatori

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. numero 117/2017 l’associazione tiene:
a) il libro degli/delle associati/e;
b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Congresso e dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e deliberazioni della Segreteria e del Consiglio Direttivo.
L’esercizio dei diritti associativi è subordinato all’iscrizione nel libro degli/delle associati/e.
Tutte le deliberazioni assunte dalla Segreteria, dal Consiglio Direttivo, dal Congresso e dall’Assemblea dei soci e delle socie devono essere trascritte entro trenta giorni nei libri di cui alle superiori lettere b) e c).

Art. 28 – Incompatibilità

Non possono essere eletti/e alla carica di Presidente coloro che ricoprono la carica di consigliere/a comunale, provinciale, regionale o di parlamentare italiano/a o europeo/a, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in partiti.
Se durante il proprio mandato il/la Presidente accetta di candidarsi ad una delle suddette cariche deve preventivamente dimettersi, in caso contrario è considerato/a decaduto al momento dell’accettazione della candidatura.

Art. 29 – Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso o di criminalità organizzata.

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:
a) il fondo patrimoniale di dotazione indisponibile;
b) le quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci;
c) il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
d) i contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;
e) ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione.
I proventi delle attività dell’Associazione vanno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali previste all’articolo 3 del presente statuto e non possono in nessun caso essere divisi tra le socie e i soci.

Art. 31 – Bilancio

Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea delle socie e dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio prima della sua approvazione.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Art. 32 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal congresso appositamente convocato e validamente costituito con presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e delle socie e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delle socie presenti.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del terzo settore senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97 e dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 33 – Marchio

“OMPHALOS APS” è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è costituito da un cerchio centrale dal quale, agli estremi superiore ed inferiore, partono due braccia che terminano rispettivamente a sinistra con una croce ed a destra con una freccia.
Il simbolo di norma è accompagnato dalle diciture “OMPHALOS” e “LGBTI LIFE Perugia” e può essere utilizzato esclusivamente dall’Associazione. L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non sia stato espressamente autorizzato dalla stessa.
L’Associazione, le socie e i soci si impegnano a:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome, al suo marchio ed al suo logo;
b) utilizzare il nome, il marchio ed il logo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome, il marchio ed il logo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

Art. 34 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso con i quorum e le maggioranze in precedenza indicate.

Art. 35 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile, nel D. Lgs. 117/2017 e nella normativa in materia di Enti del Terzo Settore.
In caso di incompatibilità tra quanto previsto nel presente statuto e quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017, prevale quest’ultimo.

Approvato in Perugia, sede del IX Congresso dell’Associazione, in data 15 settembre 2019.