Statuto Sociale

Il nuovo statuto di Omphalos è stato approvato dalle socie e dai soci durante l’XI Congresso dell’associazione, il 23 novembre 2025 a Perugia.

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Art. 1 – Denominazione e sede

 È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “OMPHALOS APS”.

“OMPHALOS APS” è un’associazione di promozione sociale con sede legale a Perugia in via della Pallotta 42, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. L’Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. L’Associazione è costituita per una durata illimitata.

L’ambito di attività dell’associazione è limitato al territorio della Regione Umbria, salve affiliazioni.

 

Art. 2 – Affiliazioni

 “OMPHALOS APS” aderisce all’associazione e rete associativa nazionale ARCI APS contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. In virtù di questa appartenenza, “OMPHALOS APS” beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad ARCI dal Ministero dell’Interno con D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000A. Ulteriori affiliazioni a federazioni, reti o associazioni nazionali e internazionali possono essere deliberate e revocate dell’associazione su proposta del Consiglio di Segreteria (o organo di amministrazione).

 

Art. 3 – Valori fondanti

I valori su cui si fonda l’azione dell’associazione sono:

– il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;

– la laicità e la democraticità delle istituzioni;

– l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;

– il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;

– la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, l’antifascismo, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;

– la democrazia interna, la partecipazione delle persone socie alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

 

Art. 4 – Attività di interesse generale e fini

L’associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare riguardanti:

– l’educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– l’accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

– l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

– la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

– la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

impegnandosi in modo specifico a:

– organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

– promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale e promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco;

– promuovere la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

– promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

– creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans* e intersex;

– combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;

– costruire sul territorio un centro polivalente di cultura gay, lesbica, bisessuale, trans* e intersex che fornisca servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;

– promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans* e intersex attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;

– promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;

– lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;

– lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;

– essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’Associazione;

– costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;

– sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersex e del movimento delle donne;

– promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;

– combattere le discriminazioni verso le persone affette da infezioni sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;

– promuovere una sessualità libera, consapevole e informata;

– favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro;

– organizzare e promuovere attività sportive.

L’attività viene svolta nei confronti delle persone associate, dei loro familiari e/o di terzi – che ne sono i destinatari – conformemente con il disposto dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 5 – Domanda di ammissione

All’associazione possono aderire le persone fisiche presentando domanda di ammissione al Consiglio operativo (o Direttivo) dell’Associazione o ad un suo delegato e versando la relativa quota annuale. Le persone minorenni (minori di anni diciotto) possono assumere il titolo di persona socia solo previo consenso dei genitori.

Con la domanda di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

La domanda di ammissione viene inoltrata al Consiglio operativo (o Direttivo), il quale delibera sulle domande di ammissione e comunica l’accettazione della domanda o l’eventuale rifiuto motivato di iscrizione di una persona socia entro trenta giorni da quando la domanda è pervenuta. Il rifiuto di iscrizione di una persona va motivato per iscritto; la persona non ammessa può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio di Garanzia, secondo le regole e nei tempi stabiliti dal presente Statuto.

L’ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale e ad accedere ai locali e ai servizi dell’Associazione.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione, la persona richiedente può contestualmente aderire ad una o più delle federazioni, reti o associazioni nazionali a cui l’associazione è affiliata, ricevendone la relativa tessera e acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nei rispettivi Statuti.

Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.

L’Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

 

Art. 6 – Persone associate

Le persone socie sono tenute alla partecipazione alla vita associativa e alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

Art. 7 – Organizzazione interna

L’associazione si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri.

L’Associazione garantisce il massimo apporto delle persone socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci e dalle socie.

In casi di particolare necessità, l’Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci e alle proprie socie.

L’associazione in ogni caso si avvale in maniera prevalente dell’attività di volontariato delle proprie persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

 

Art. 8 – Obbligazioni

L’associazione risponde con il proprio patrimonio esclusivamente delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli organi sociali, nel rispetto delle norme del presente statuto.

 

Art. 9 – Diritti delle persone socie

Le persone socie regolarmente iscritte all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:

  1. a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione, ivi comprese le attività di servizio;
  2. b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’Associazione;
  3. c) eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere elette negli stessi;
  4. d) appellarsi per ogni questione al Collegio di Garanzia;
  5. f) il diritto a consultare i libri sociali a semplice richiesta da far pervenire all’organo amministrativo in forma scritta o orale.

 

Art. 10 – Doveri dei soci e delle socie

Le persone socie sono tenute:

a) al pagamento della quota sociale annuale;

b) all’osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutte le persone socie e i soci sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell’Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Le socie ed i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all’Associazione.

 

Art. 11 – Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:

– recesso;

– esclusione;

– morte;

– mancato versamento della quota sociale per più di 1 anno.

Le persone socie che intendano recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il recesso può essere esercitato anche senza giusta causa e viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può escludere una persona socia con deliberazione motivata quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione;

L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Le persone socie escluse possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio di Garanzia, secondo quanto stabilito nel presente Statuto. Il Collegio di Garanzia decide in via definitiva.

 

Art. 12 – Esercizio del diritto di voto

Le decisioni degli organi sociali vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei/delle presenti.

 

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

– L’assemblea straordinaria delle persone socie o Congresso;

– L’Assemblea ordinaria delle persone socie;

– Il Consiglio di Segreteria (organo di amministrazione);

– Il Consiglio Operativo (o Direttivo);

– La Presidenza;

– La Segreteria;

– La Tesoreria;

– Il Collegio di Garanzia;

– Il Collegio di Revisione dei Conti.

 

Art. 14 – Assemblea straordinaria o Congresso

L’assemblea straordinaria (denominata anche “Congresso”) è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composto da tutti gli/le associati/e.

Tale organo, nel rispetto dell’articolo 25 CTS, ha i seguenti poteri:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ad esso, in particolare, spetta:

a) discutere e approvare il progetto associativo e le linee guida generali;

b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;

c) eleggere il/la Presidente;

d) eleggere la Segreteria (organo amministrativo);

e) eleggere il Collegio di Garanzia;

f) eleggere il Collegio di Revisione dei Conti;

g) decidere sullo scioglimento dell’Associazione, a norma dell’Art.28 del presente Statuto;

h) deliberare l’affiliazione a federazioni, reti o associazioni nazionali e internazionali.

La convocazione dell’assemblea straordinaria o Congresso va affissa all’interno dei locali dell’Associazione e pubblicata nel sito web dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data dello stesso.

L’assemblea straordinaria o Congresso è convocata dalla Presidenza dell’Associazione almeno ogni tre anni o quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 (un quinto) delle persone socie o almeno quattro componenti del Consiglio di Segreteria (organo amministrativo dell’associazione) lo ritengano necessario.

In prima convocazione, l’assemblea straordinaria o Congresso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno delle persone socie, mentre nelle eventuali convocazioni successive è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Possono essere previste fino a quattro convocazioni successive per il medesimo ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria o Congresso delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti delle persone socie presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvi solamente eventuali quorum più elevati previsti da norme inderogabili di legge o dal presente statuto.

Per le modifiche dello statuto è comunque richiesta la presenza di tante persone associate che rappresentino in prima convocazione almeno il 50% dell’intera compagine associativa, in seconda convocazione almeno il 25% dell’intera compagine assocativa, in terza convocazione almeno il 10% dell’intera compagine associativa e in quarta convocazione almeno l’1% dell’intera compagine associativa stessa e, comunque, in ogni ipotesi il voto favorevole di tante persone associate che costituiscano almeno il 75% delle persone associate presenti.

Le votazioni del Congresso possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei/delle presenti. Le deliberazioni del Congresso devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

 

Art. 15 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria delle persone socie è convocata dal/dalla Presidente almeno una volta l’anno, di norma fra il 15 gennaio e il 30 aprile. Essa ha il compito di:

a) discutere e approvare la relazione del Consiglio di Segreteria sullo stato di avanzamento del progetto associativo e delle linee guida generali approvate al Congresso;

b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

c) eleggere le persone componenti del Consiglio di Segreteria, qualora l’assemblea straordinaria o Congresso non vi abbia provveduto o qualora siano intervenute decadenze o dimissioni.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria va affissa all’interno dei locali dell’Associazione e pubblicata nel sito web dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data della stessa.

Hanno diritto di voto in assemblea tutte le persone che risultino regolarmente iscritte nel libro delle persone associate alla data in cui si tiene il consesso assembleare.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria delle persone socie è regolarmente costituita con la presenza di metà più una delle persone associate, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone socie intervenute. L’Assemblea ordinaria delle persone socie delibera validamente a maggioranza assoluta delle persone socie presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 

Art. 16 – Consiglio di Segreteria (organo di amministrazione)

Il Consiglio di Segreteria è l’organo di rappresentanza e direzione politica dell’associazione; esercita le funzioni di governo tra un Congresso e l’altro ed è organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS.

Il Consiglio di Segreteria eletto dal Congresso resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso e comunque per la durata stabilita nella delibera di nomina.

Il Consiglio di Segreteria è composto dalla persona che assume la funzione di Presidenza e da un minimo di quattro ad un massimo di sette persone componenti elette dal Congresso fra le persone socie.

L’elezione delle persone componenti del Consiglio di Segreteria in sede di Assemblea ordinaria delle persone socie avviene su proposta del Consiglio di Segreteria stesso.

Nella sua prima seduta il Consiglio di Segreteria elegge a maggioranza assoluta al suo interno la persona che assume la funzione di Segreteria e la persona che assume la funzione di Tesoreria; queste ultime possono essere revocate dalla maggioranza assoluta dei componenti della Segreteria che provvede subito alla nuova elezione.

Il Consiglio di Segreteria può assegnare e revocare deleghe al suo interno.

In caso di dimissioni o decadenza di una o più persone componenti il Consiglio di Segreteria, l’Assemblea ordinaria delle persone socie può provvedere alla reintegrazione.

In caso di dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti del Consiglio di Segreteria, la Presidenza procede a convocare il Congresso.

 

Art. 17 – Riunione della Segreteria

Il Consiglio di Segreteria si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la persona che assume la funzione di Segreteria, o ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) delle persone componenti.

La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 

Art. 18 – Compiti del Consiglio di Segreteria

Il Consiglio di Segreteria:

a) assume le decisioni di natura politica e strategica;

c) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

d) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio di Segreteria, del Consiglio Operativo ed ogni altro regolamento che ritiene necessario per le attività dell’Associazione;

g) elegge e revoca al suo interno la persona che assume la funzione di Segreteria e la persona che assume la funzione di Tesoreria; inoltre assegna o revoca deleghe tra le sue persone componenti.

i) istituisce e revoca gruppi di lavoro tematici e ne nomina o revoca, su proposta dei gruppi stessi, il Coordinamento dei gruppi.

l) istituisce e revoca i servizi dell’associazione e ne nomina o revoca le relative persone responsabili.

 

Art. 19 – Consiglio operativo (o Direttivo)

Il Consiglio Operativo (o Direttivo) è l’organo operativo dell’associazione ed è composto dalle persone componenti del Consiglio di Segreteria, dalle persone componenti dei Coordinamenti dei Gruppi, e dalle persone responsabili dei servizi dell’associazione.

Al consiglio operativo partecipano, senza diritto di voto, persone componenti del Collegio di Garanzia e del Collegio di Revisione dei Conti.

 

Art. 20 – Riunione del Consiglio operativo

Il Consiglio operativo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza, o ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) delle persone componenti.

La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 

Art. 21 – Compiti del consiglio operativo

Il consiglio operativo:

a) assume le decisioni di natura operativa;

b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base del progetto associativo e delle linee generali approvate dal Congresso;

c) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso;

d) delibera circa la non ammissione, il recesso, e l’esclusione delle persone socie;

e) favorisce la partecipazione delle persone socie alle attività dell’Associazione.

 

Art. 22 – Presidenza

La persona che assume la funzione di Presidenza ha funzioni di rappresentanza legale dell’Associazione, assicura il regolare funzionamento del Consiglio operativo (Direttivo), ne convoca e ne presiede le riunioni.

La persona che assume la funzione di Presidenza ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

L’organo di amministrazione può però delegare il compimento di uno o più atti, con conseguente attribuzione ad actum della rappresentanza all’esterno dell’ente, ad un’altra persona componente dell’organo amministrativo stesso diverso chi è stato eletto per la funzione di presidenza, la quale assume in tal caso la veste e funzione di persona consigliera delegata. In caso di dimissioni o decadenza le funzioni vengono esercitate pro tempore dalla persona eletta alla funzione di Segreteria che deve procedere alla convocazione del Congresso per l’elezione di nuovi organi sociali.

 

Art. 23 – Segreteria

La persona che assume la funzione di Segreteria rappresenta l’Associazione nel territorio, collabora con la Presidenza nell’esercizio delle sue funzioni, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Segreteria, coordina l’attività dell’Associazione, cura i rapporti con gli enti e le associazioni con cui l’Associazione collabora e propone al Consiglio di Segreteria e al consiglio operativo strumenti esecutivi utili al miglior funzionamento dell’Associazione.

La persona che assume la funzione di Segreteria esercita pro tempore le funzioni di Presidenza in caso di dimissioni o decadenza della persona eletta dal Congresso per le funzioni di Presidenza.

 

Art. 24 – Tesoreria

La persona che assume la funzione di Tesoreria ha il compito di tenere aggiornata la contabilità ed i registri contabili, effettuare i pagamenti e procedere agli incassi dei proventi, tenere la cassa e intrattenere i rapporti con gli istituti di credito. In collaborazione con il Consiglio di Segreteria, redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il potere di firma presso gli Istituti di credito è di competenza della persona che assume la funzione di Presidenza e della persona che assume la funzione Tesoreria, le quali nel caso il/la Presidente ed il/la Tesoriere/a lo ritengano opportuno possono disporre che il potere di firma sia disgiunto, mantenendo comunque in solido la responsabilità. La Tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate a nome dell’Associazione a meno che norme legislative non impongano diversamente.

Per tali incombenze la persona che assume le funzioni di Tesoreria può avvalersi, su autorizzazione del Consiglio di Segreteria (o Consiglio Direttivo), anche dell’ausilio di collaborazioni esterne all’Associazione.

 

Art. 25 – Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

Il Collegio di Garanzia è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

– dirimere le controversie insorte tra le persone socie con gli organismi dirigenti;

– dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;

– pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione previsti dal presente Statuto.

L’iniziativa del Collegio di Garanzia è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte; le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio di Garanzia si compone da un minimo di due ad un massimo di tre componenti effettivi. Le persone componenti sono elette tra le persone socie che abbiano acquisito un’esperienza specifica in campo associativo. Le persone componenti del Collegio di Garanzia non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.

 

Art. 26 – Collegio di Revisione dei Conti

Il Collegio di Revisione dei Conti è costituito da un minimo di uno ad un massimo di tre persone componenti effettive. Nel caso in cui venga nominato una sola persona componente, viene costituito un organo di controllo monocratico.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all’anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dalla Tesoreria.

Il Collegio, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’assemblea con relazioni scritte, trascritte nell’apposito registro dei revisori dei conti.

Trova applicazione l’articolo 30 del Decreto Legislativo numero 117 del giorno 3 luglio 2017.

 

Art. 27 – Libri sociali obbligatori

 Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. numero 117/2017 l’associazione tiene:

a) il libro delle persone associate;

b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Congresso e dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Segreteria e del Consiglio Operativo.

L’esercizio dei diritti associativi è subordinato all’iscrizione nel libro delle persone associate.

Tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio di Segreteria, dal consiglio operativo, dall’assemblea straordinaria o Congresso e dall’Assemblea ordinaria delle persone socie devono essere trascritte entro trenta giorni nei libri di cui alle superiori lettere b) e c).

 

Art. 28 – Incompatibilità

Le persone che sono elette nei consigli comunali, provinciali e regionali, o nel Parlamento italiano ed europeo, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in partiti non possono assumere le funzioni di Presidenza e Segreteria dell’Associazione.

Se durante il proprio mandato la persona che ha assunto la funzione di Presidenza o Segreteria accetta di candidarsi ad una delle suddette cariche istituzionali o politiche, deve preventivamente dimettersi, in caso contrario è considerata decaduta al momento dell’accettazione della candidatura.

 

Art. 29 – Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso o di criminalità organizzata.

 

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) il fondo patrimoniale di dotazione indisponibile;

b) le quote associative versate ogni anno dalle persone socie;

c) il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

d) i contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;

e) ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione.

I proventi delle attività dell’Associazione vanno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali previste all’articolo 3 del presente statuto e non possono in nessun caso essere divisi tra le persone associate.

 

Art. 31 – Bilancio

Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea delle persone socie entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni persona associata prima della sua approvazione.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

 

Art. 32 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria o congresso con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) delle persone socie, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del terzo settore senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97 e dal D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 33 – Marchio

“OMPHALOS APS” è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio; è costituito da due semicerchi rispettivamente aperti sul lato superiore e inferiore e parzialmente sovrapposti tra loro.

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “OMPHALOS” e può essere utilizzato esclusivamente dall’Associazione. L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non sia stato espressamente autorizzato dalla stessa.

L’Associazione, e le persone socie si impegnano a:

a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome, al suo marchio ed al suo logo;

b) utilizzare il nome, il marchio ed il logo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;

c) tutelare il nome, il marchio ed il logo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

 

Art. 34 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall’assemblea straordinaria o Congresso con i quorum e le maggioranze in precedenza indicate.

 

Art. 35 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile, nel D. Lgs. 117/2017 e nella normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

In caso di incompatibilità tra quanto previsto nel presente statuto e quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017, prevale quest’ultimo.